Equipaggiamento marittimo: regolamento attuativo della direttiva europea

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’ 8 settembre 2004 è pubblicato il Decreto interministeriale 16 giugno 2004, n. 236 che adotta il “ Regolamento recante attuazione della direttiva 2002/75/CE della Commissione del 2 settembre 2002,recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’ equipaggiamento marittimo, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,n. 407.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell’ Interno ha adottato il Decreto 16 giugno 2004, n. 236 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.211 dell’ 8 settembre 2004- contenente il “ Regolamento di attuazione della direttiva 2002/75/CE della Commissione adottata in data 2 settembre 2002 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/ del Consiglio e che aggiorna gli strumenti internazionali di riferimento nonché l’elenco dell’ equipaggiamento marittimo inserito nell’allegato A”. La modifica della direttiva 96/98/CE è stata attuata dall’Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,n. 407 recante le norme di attuazione della direttiva stessa relativa all’equipaggiamento marittimo ed in particolare l’articolo 18 concernente l’adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari.
Oltre alle modifiche apportate al D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407, il decreto di attuazione della direttiva 2002/75/CE stabilisce, all’ art. 2 che “ 1.L’equipaggiamento indicato come “nuova voce” nella colonna “ denominazione” dell’allegato A.! del presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003,può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi ala data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 2 settembre 2002. 2. L’ equipaggiamento inserito nell’ allegato A.1, sezioni 4e 5 al presente regolamento, recante il marchio e fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003,può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data del 23 marzo 2003.

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