Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 è pubblicato il Decreto 16 dicembre 201 del Ministro della salute riguardante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”.

Il presente decreto ministeriale è stato emanato in base alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma del citato articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalità che, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini dell’erogazione di servizi specifici e sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e odontoiatri, la Federazione Italiana dei Farmacisti italiani,la Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l’Associazione Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti ed acquisito il Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010, il Ministro della Salute ha decretato, all’articolo 1, che:
“1. L’erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso del titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo collegio professionale laddove esistente.

“.Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.

3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, le seguenti prestazioni:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
c) attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consultino, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.

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