Esclusi dai finanziamenti dei Fondi agricoli alcuni Paesi membri dell’UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 63/7 del 12 marzo 2010 è pubblicata la Decisione 2010/152/UE della Commissione dell’11 marzo 2010 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La Commissione europea, richiamandosi al regolamento(CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, al regolamento(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 31 e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa i requisiti richiesti e non possono pertanto essere finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha invitato gli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea. Inoltre, la presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 settembre 2009 e riguardanti materie in essa trattate.

L’articolo 1 della presente decisione stabilisce che:
“Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea”.

L’articolo 2 stabilisce che:
“Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Granbretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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