Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 180/5 del 10.7.2007 è pubblicata la Decisione della Commissione 2007/475/CE del 25 giugno 2007 sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dallItalia a norma dellarticolo 3bis, paragrafo, 1 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti lesercizio delle attività televisiva.
e amministrative degli Stati membri concernenti lesercizio delle attività televisiva.
La decisione di cui sopra si richiama ad una lettera del 10 maggio 1999, che lItalia aveva notificato alla Commissione europea sulle misure adottate il 9 marzo 1999, misure verificate, entro tre mesi dalla notifica, per constatarne la compatibilità con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.
Il 7 settembre 1999 alla Commissione è stata notificata una modifica delle misure italiane, che lascia però inalterato lelenco degli eventi di cui allallegato alla presente decisione.
Dunque le misure adottate dallItalia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisiva di avvenimenti di particolare rilevanza per la società e, inoltre, che tali misure sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata sui criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per lacquisizione dei diritti di trasmissione degli eventi citati in allegato.
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure italiane agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dellarticolo 23 bis della direttiva 89/552/CE, il Direttore generale dellIstruzione e della cultura della stessa Commissione europea ha informato lItalia, con lettera 5 luglio 1999, che la Commissione stessa non aveva obiezioni sulle misure notificate.
Da notare che, come risulta dal presente provvedimento datato 25 giugno 2007, le misure notificate dallItalia il 10 maggio 1999 con le modifiche del 30 settembre 1999 furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 208 del 26 luglio 2001.
Il 7 settembre 1999 alla Commissione è stata notificata una modifica delle misure italiane, che lascia però inalterato lelenco degli eventi di cui allallegato alla presente decisione.
Dunque le misure adottate dallItalia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisiva di avvenimenti di particolare rilevanza per la società e, inoltre, che tali misure sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata sui criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per lacquisizione dei diritti di trasmissione degli eventi citati in allegato.
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure italiane agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dellarticolo 23 bis della direttiva 89/552/CE, il Direttore generale dellIstruzione e della cultura della stessa Commissione europea ha informato lItalia, con lettera 5 luglio 1999, che la Commissione stessa non aveva obiezioni sulle misure notificate.
Da notare che, come risulta dal presente provvedimento datato 25 giugno 2007, le misure notificate dallItalia il 10 maggio 1999 con le modifiche del 30 settembre 1999 furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 208 del 26 luglio 2001.
Fonte: Eur-Lex
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