AISEM (Associazione italiana sollevamento e movimentazione merci) pubblica un comunicato stampa relativo alla fine dell’obbligo di assicurazione RCA per i carrelli elevatori e tutti i mezzi, più in generale, adibiti alla logistica di magazzino. La Legge n. 34, dell’11 marzo 2026, definisce infatti l’esclusione dall’obbligo assicurativo per i mezzi utilizzati esclusivamente in ambito aziendale non stradale.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 segna un passaggio atteso da tempo dalle imprese del comparto industriale e logistico, intervenendo in modo puntuale su un nodo interpretativo che negli ultimi anni aveva generato incertezze applicative. Il provvedimento, inserito nel più ampio quadro di misure a sostegno della competitività del sistema produttivo, introduce infatti un chiarimento operativo sull’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA per i carrelli elevatori e, più in generale, per i mezzi utilizzati in contesti aziendali delimitati.
La norma, intervenendo sul Codice delle assicurazioni private, circoscrive l’obbligo assicurativo ai veicoli destinati alla circolazione su strada, escludendo invece i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico in quanto già coperti da altre coperture assicurative. Una distinzione che recepisce le esigenze espresse dal tessuto produttivo e che riallinea la normativa alle reali modalità d’uso di questi mezzi, la cui funzione è prevalentemente legata alla movimentazione interna delle merci e non alla circolazione su strada.
Resta fermo, elemento centrale del provvedimento, che l’esclusione dall’obbligo di RCA non equivale a un venir meno delle tutele assicurative: i mezzi interessati dovranno comunque essere coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, coerenti con i rischi connessi alle attività svolte all’interno dei contesti produttivi. Un equilibrio che consente di evitare duplicazioni e costi non giustificati, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, già presidiati da normative specifiche e sistemi assicurativi dedicati.
Fonte: AISEM
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