Esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 307/14 del 24 novembre 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1376/2007 della Commissione del 23 novembre 2007 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi.

Il citato regolamento(CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (procedura PIC), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio.

Con l’adozione del Regolamento(CE) della Commissione del 23 novembre 2007, l’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 viene modificato per tenere conto di atti normativi adottati con riguardo ad alcuni prodotti chimici a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e di altre normative comunitarie. Nei casi in cui alle restrizioni imposte da questi atti deve essere data attuazione soltanto in una data futura, l’applicazione degli obblighi imposti dal regolamento(CE) n. 304/2003 non deve iniziare prima di tale data, a,llo scopo di agevolare l’applicazione.

A norma della direttiva 76/769/CEE, l’uso dei perfluorottani sulfonati è rigorosamente limitato a fini industriali. Tali prodotti devono essere pertanto iscritti negli elenchi dei prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento(CE) n. 304/2003.

L’iscrizione delle sostanze dimetenammide, fosalone, alacloro, tiodicarb, ossidemeton-metile, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, alossifop-R come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento(CE) n. 304/2003. Anche altre sostanze, come il carbaril, il triclorfon, il malation iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state oggetto di decisioni negative e pertanto non possono essere utilizzate come pesticidi e quindi, anche queste, devono essere riportate nell’allegato I del regolamento n. 304/2003.

Pertanto, il nuovo regolamento(CE) prevede che l’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 venga modificato in conformità dell’allegato del regolamento (CE) N. 1376/2007 della Commissione del 23 novembre 2007.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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