Esposto CIIP a Conferenza Stato-Regioni Crediti RSPP nulli in Convegni

La CIIP ha presentato una dettagliata segnalazione/esposto alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministri e Presidenti competenti per denunciare la concessione di Crediti formativi ad eventi tipo Convegni e Seminari, che non sono Corsi e a cui partecipano a volte 100, 200, 300 persone!

La CIIP ha presentato una dettagliata segnalazione/esposto alla Conferenza Stato-Regioni (CSR) e ai Ministri e Presidenti competenti per denunciare la concessione di Crediti formativi ad eventi tipo Convegni e Seminari, che non sono Corsi e a cui partecipano a volte 100, 200, 300 persone!

La segnalazione/esposto di CIIP – ai sensi ed effetti di legge – intende porre fine alla pubblicizzazione di eventi “farlocchi”, che NON hanno legittimità per la concessione di crediti formativi per RSPP, che NON possono essere concessi e che non hanno alcuna validità di legge.

CIIP ha evidenziato alla CSR che l’illegittimità della concessione di Crediti formativi per RSPP/ASPP in Convegni e Seminari è già stata oggetto di una precisa risposta del Governo al Parlamento (Vice-Ministro Michel Martone) a:
– interrogazione Camera n. 5-06587, primo firmatario On. Antonio Boccuzzi;
– atto Senato, n. 3-02782, primo firmatario Sen. Paolo Nerozzi
come dettagliatamente riportato in Allegato all’esposto.

CIIP ha esposto alla CSR le norme sui Corsi di formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP:

1) la norma primaria, e generale, è l’art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che prescrive e impone l’obbligo di frequenza esclusivamente a:
– “specifici corsi di formazione
(comma 2)
e di aggiornamento
(comma 6) adeguati alla natura dei rischi …”
– “con verifica dell’apprendimento…”,
organizzati da soggetti “legittimati ope legis” o da soggetti accreditati dalle Regioni.

2) RSPP e ASPP che non frequentano detti corsi di formazione ovvero di aggiornamento “validi”, perdono automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e mantenere l’incarico di RSPP e ASPP (art. 32, c. 2 e 6), con le seguenti conseguenze:

a) decadimento dall’incarico del RSPP che non ha frequentato i corsi;

b) sanzione penale al datore di lavoro che nomina o non sostituisce il RSPP, che non ha frequentato corsi validi (vedi testo).

Ne risulta che, a legislazione vigente:

3) Convegni, Seminari o Forum NON possono concedere Crediti formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che è:
a. è norma primaria;
b. non può essere ovviamente superata o aggirata
da una disposizione secondaria l’Accordo Stato-Regioni, che nemmeno lo consente.

Ai sensi di quanto sopra, CIIP ha chiesto alla CSR:

I) un immediato intervento per evitare il perpetuarsi di iniziative illegittime a danno dei datori di lavoro, dei lavoratori e della stessa credibilità delle Regioni e dello Stato in materia di formazione obbligatoria e di contrasto a infortuni e M.P. (dettagliati nell’esposto).

II) la programmazione di “veri ” controlli e ispezioni sui corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i soggetti tenuti (RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.);

III) un report, annuale sui controlli dei Corsi in presenza nei luoghi dei Corsi (es. ASL di Milano);

VI) il coordinamento con gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 e 25.7.2012, sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché Datori di Lavoro/RSPP

Leggi l’esposto al link a fianco.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo