Lo stabilisce il Decreto ministeriale 27 marzo 2002
Così come per la carne, anche il pesce dovrà essere etichettato prima di essere messo in commercio. Infatti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel recepire il Regolamento n. 2065/2001 della Commissione europea che dispone da parte degli Stati membri l’ istituzione di un sistema di controllo relativo alla tracciabilità della informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, ha emanato il Decreto 27 marzo 2002 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002 ) recante ” Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo”. Il Decreto prevede che, ai fini della tracciabilità, i prodotti ittici in ogni stadio della loro commercializzazione siano accompagnati dalle seguenti informazioni obbligatorie: denominazione commerciale, secondo l’elenco delle specie ittiche riportate nell’ Allegato A del Decreto stesso; denominazione scientifica della specie interessata; il metodo di produzione come definita dall’ art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001; la zona di cattura come definita dallo stesso regolamento. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite, secondo i casi, mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.Il provvedimento fornisce inoltre le indicazioni necessarie al personale destinato alla vigilanza e al controllo per l’applicazione omogenea delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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