Etichettatura dei prodotti ittici

Lo stabilisce il Decreto ministeriale 27 marzo 2002

Così come per la carne, anche il pesce dovrà essere etichettato prima di essere messo in commercio. Infatti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel recepire il Regolamento n. 2065/2001 della Commissione europea che dispone da parte degli Stati membri l’ istituzione di un sistema di controllo relativo alla tracciabilità della informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, ha emanato il Decreto 27 marzo 2002 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002 ) recante ” Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo”. Il Decreto prevede che, ai fini della tracciabilità, i prodotti ittici in ogni stadio della loro commercializzazione siano accompagnati dalle seguenti informazioni obbligatorie: denominazione commerciale, secondo l’elenco delle specie ittiche riportate nell’ Allegato A del Decreto stesso; denominazione scientifica della specie interessata; il metodo di produzione come definita dall’ art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001; la zona di cattura come definita dallo stesso regolamento. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite, secondo i casi, mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.Il provvedimento fornisce inoltre le indicazioni necessarie al personale destinato alla vigilanza e al controllo per l’applicazione omogenea delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo