Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 68/1 del 19 marzo 2003 è pubblicata la Disposizione del regolamento interno dellEurojust relative al trattamento e alla produzione dei dati personali.Il testo è stato adottato allunanimità dal collegio dellEurojust nella riunione del 21 ottobre 2004 e approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2005.
La Disposizione si richiama alla Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che ha istituito lEurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, modificata dalla Decisione del Consiglio del 18 giugno 2003. La presente disposizione – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 68/1 del 19 marzo 2005 – si applica a tutte le informazioni raccolte e ulteriormente trattate dallEurojust, ossia alle informazioni da esso redatte, ricevute o detenute, riguardanti questioni inerenti a politiche, attività e decisioni di competenza dellEurojust. LEurojust agisce nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli individui e, in particolare, del loro diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei loro dati personali, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza. LEurojust sottopone a trattamento unicamente i dati personali che risultano necessari, adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Ciò premesso, la presente Disposizione – suddivisa in vari Capitoli – stabilisce che quando lEurojust riceve informazioni da uno Stato membro o da una parte esterna nel quadro di unindagine o di unazione penale, non è responsabile della correttezza delle informazioni ma provvede, fin dal momento della ricezione, affinché si prendano i provvedimenti opportuni per mantenere aggiornate le informazioni. Inoltre, per quanto riguarda il diritto degli interessati allinformazione, nel contesto operativo dellEurojust, gli interessati stessi sono informati del trattamento dei dati a partire dal momento in cui risulta evidente che la trasmissione di tali informazioni allinteressato non comprometterebbe: a) lo svolgimento delle funzioni dellEiurojust nel rafforzamento della lotta contro forme gravi di criminalità; b) le indagini nazionali o le azioni penali cui contribuisce lEurojust; c) una funzione di controllo, dispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, allesercizio di pubblici poteri di cui alle precedenti lettere a) e b); d) i diritti e le libertà di terzi.
Fonte: Eur-Lex
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