Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009 è pubblicata lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 concernente i Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia de LAquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (Ordinanza n. 3753).
Richiamandosi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione delleccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dellart.3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia de LAquila ed altri comuni della regione Abruzzo e considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
Rilevato altresì che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonché di assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire larrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
Acquisita lintesa della Regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, con la presente Ordinanza viene disposto che:
!. Ferme restando le attività poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, dintesa con la Direzione di Comando e di controllo DICOMAC, istituita presso la Caserma Mr.E.O.V.Vincenzo Giudice della Guardia di Finanza ubicata nel comune dellAquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili e immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquisire tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della Protezione Civile.
2. Il Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le attrezzature idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.
(LG-SP)
Rilevato altresì che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonché di assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire larrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
Acquisita lintesa della Regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, con la presente Ordinanza viene disposto che:
!. Ferme restando le attività poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, dintesa con la Direzione di Comando e di controllo DICOMAC, istituita presso la Caserma Mr.E.O.V.Vincenzo Giudice della Guardia di Finanza ubicata nel comune dellAquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili e immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquisire tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della Protezione Civile.
2. Il Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le attrezzature idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.
(LG-SP)
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