Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007 riguardante la Programmazione transitoria dei flussi dingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati allestero nel territorio dello Stato per lanno 2007.
Come anticipazione delle quote massime dingresso di lavoratori non comunitari per lanno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i c cittadini stranieri non comunitari residenti allestero, entro una quota massima di 80mila da ripartire tra regioni e province autonome a cura del Ministero della Solidarietà Sociale. Tale quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina e dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Ma anche i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nel 2004, 2005 o 2006.
Sono inoltre ammessi in Italia 2000 cittadini stranieri non comunitari residenti allestero che abbiano completato programmi di formazione nel Paese di origine.
Sono inoltre ammessi in Italia 2000 cittadini stranieri non comunitari residenti allestero che abbiano completato programmi di formazione nel Paese di origine.
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