Art. 2049 c.c. applicabile anche in caso di rapporto di occasionalità
Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente (art. 2049 c.c.)., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. Nella fattispecie, il Casinò Municipale di Venezia è stato convenuto in giudizio da un cliente, il quale, dopo aver vinto allo chemin de fer una somma cospicua, ha scoperto che parte del denaro era costituito da banconote false. (Tribunale di Venezia, Sezione III, Sentenza del 16 febbraio 2006.) A.G.
Fonte: Corte di Cassazione