Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 50/50 del 24 febbraio 2006 è pubblicata la Decisione 2006/142/CE della Commissione del 17 febbraio 2006 concernente laiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per lanno 2006.
Con la Decisione adottata lo scorso 17 febbraio dalla Commissione europea è stata data attuazione alla Decisione 90/924/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento, designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria.
Il Regolamento(CE)n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo allassistenza finanziaria della comunità ai laboratori comunitari di riferimento, ai sensi dellarticolo 28 della citata decisione 90/924/CEE stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.
Esaminati i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per lanno 2006, la Commissione ha concesso aiuti finanziari alla Spagna, ai Paesi Bassi, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla Francia prevalentemente per i compiti e le funzioni di cui al Regolamento(CE)n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e al regolamento (CE)n.999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione e leradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (rischi biologici).
Il Regolamento(CE)n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo allassistenza finanziaria della comunità ai laboratori comunitari di riferimento, ai sensi dellarticolo 28 della citata decisione 90/924/CEE stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.
Esaminati i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per lanno 2006, la Commissione ha concesso aiuti finanziari alla Spagna, ai Paesi Bassi, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla Francia prevalentemente per i compiti e le funzioni di cui al Regolamento(CE)n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e al regolamento (CE)n.999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione e leradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (rischi biologici).
Fonte: Eur-Lex
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