Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il Fondo, previsto dall’art. 2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, 244, nasce con l’obiettivo di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell’assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l’acquisto della prima casa.

Il regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 giugno 20120, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010, n. 192 e in vigore dal 2 settembre scorso) prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, il Fondo rimborsa all’istituto di credito interessato i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondenti esclusivamente al “parametro di riferimento” del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

Per parametro di riferimento si intende, l’Eurobor nel caso dei mutui a tasso variabile o bilanciato, il tasso IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento
Della presentazione della richiesta di sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

(LG-FF)

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