Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 144/1 del 6.6.2007 è pubblicata la Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nellambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio.
La Decisione adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio atto che rientra a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria considera che deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato,nella prospettive della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato ladozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unite a misure daccompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, lasilo e limmigrazione e, dallaltro, ladozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
Ladozione della decisione congiunta, istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, nellambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/ /CE al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e allapplicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.
Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra Commissione e Stati membri.
La dotazione finanziaria per lesecuzione della Decisione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 628 milioni. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo limporto fisso di 300mila euro. Per gli Stati membri che hanno aderito allUnione europea il 1° maggio 2004 detto importo è aumentato a 500mila euro lanno per il periodo dal 2008 al 2013.
La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Ladozione della decisione congiunta, istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, nellambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/ /CE al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e allapplicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.
Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra Commissione e Stati membri.
La dotazione finanziaria per lesecuzione della Decisione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 628 milioni. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo limporto fisso di 300mila euro. Per gli Stati membri che hanno aderito allUnione europea il 1° maggio 2004 detto importo è aumentato a 500mila euro lanno per il periodo dal 2008 al 2013.
La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Fonte: Eur-Lex
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