Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 144/1 del 6.6.2007 è pubblicata la Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori “ e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio.

La Decisione adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio – atto che rientra a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria – considera che deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,”nella prospettive della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato l’adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unite a misure d’accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l’asilo e l’immigrazione e, dall’altro, l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi”.
L’adozione della decisione congiunta, istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, nell’ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/…/CE al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.
Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra Commissione e Stati membri.
La dotazione finanziaria per l’esecuzione della Decisione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 628 milioni. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l’importo fisso di 300mila euro. Per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 detto importo è aumentato a 500mila euro l’anno per il periodo dal 2008 al 2013.
La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Fonte: Eur-Lex

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