Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell8 ottobre 2007 è pubblicato il Decreto 26 luglio 2007 del Ministro dellEconomia e delle Finanze recante Misure relative al Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri .
Il Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 26 luglio 2007 è stato emanato ritenendo opportuno definire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti con riferimento allanno 2007 e agli anni successivi in relazione alle corrispondenti previsioni dellarticolo 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto; rinviando a successivo decreto ministeriale lemanazione per lincentivazione e il sostegno per lalta formazione professionale.
Lassegnazione dei finanziamenti per le finalità di studio e ricerca nella misura del 20% di cui allart. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sarà effettuata, a decorrere dallanno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore della nautica da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalità di legge ed in particolare alla:
-riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso studio di metodologie e modalità di progettazione e costruzione di unità da diporto caratterizzate da elementi innovativi;
-riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto;
-riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unità da diporto;
riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza e della security a bordo delle unità da diporto;
-riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati allorganizzazione ed alle modalità delle prestazioni lavorative.
Lassegnazione dei finanziamenti per le finalità di studio e ricerca nella misura del 20% di cui allart. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sarà effettuata, a decorrere dallanno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore della nautica da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalità di legge ed in particolare alla:
-riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso studio di metodologie e modalità di progettazione e costruzione di unità da diporto caratterizzate da elementi innovativi;
-riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto;
-riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unità da diporto;
riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza e della security a bordo delle unità da diporto;
-riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati allorganizzazione ed alle modalità delle prestazioni lavorative.
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