FORMAZIONE: Circolare 7/2012 Regione Lombardia

Pubblichiamo la Circolare 7/2012 della Regione Lombardia sulla FORMAZIONE di: Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di lavoro/RSPP
Il 24.09.2012 il BURL ha pubblicato parziali precisazioni (rettifica) a errori formali

Pubblichiamo la Circolare 7/2012 della Regione Lombardia sulla FORMAZIONE di:
– Dirigenti
– Preposti
– Lavoratori
(art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08)
nonchè dei
Datori di lavoro/RSPP (art. 34, c. 2, D.Lgs. 81/08).

Il 24.09.2012 il BURL ha pubblicato parziali precisazioni (rettifica) a meri errori formali (vedi link)

Pubblichiamo altresì l’illustrazione fornuta dalla Dott.ssa Nicoletta Cornaggia della Regione Lombardia nell’intervento svolto il 18 settembre 2012, al Convegno promosso da Associazione Ambiente e Lavoro.

Le indicazioni sono obbligatorie in tutta la Lombardia e per:
– tutte le aziende
– tutti gli Enti di formazione accreditati
– tutti gli Enti di Formazione legittimati.

La Circolare tratta solo alcuni aspetti degli Accordi Stato-Regione, giudicati meritevoli di specifici chiarimenti ai fini di una corretta pianificazione dei corsi da parte delle aziende e di una giusta sorveglianza da parte delle ASL.

Eventuali successive integrazioni, modifiche o approfondimenti potranno essere assunti in esito all’emanazione di provvedimenti di indirizzo da parte dei livelli istituzionali centrali.

La Circolare:
– impone obblighi di “registri”
veri e precisi
pubblica nuovi modelli di Attestati per tutti, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RSPP

La Circolare stabilisce i criteri di modalità e contenuti didattici di tutti i Corsi:
– non possono essere cumulativi
– ma devono essere connessi ai rischi contenuti nel DVR
– e devono tenere conto dei rischi specifici (mansioni).

La Circolare chiarisce che:
– il dovere di richiesta di collaborazione da parte del ddl sussiste anche qualora l’impresa o ente
presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, non sia iscritta presso associazioni di categoria dei ddl;

il ddl si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell’organismo paritetico;

la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2012 “Organizzazione della formazione.

La Circolare fornisce in allegato il Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia, allo scopo di facilitarne l’individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione

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