E’ pubblicato da PAGINA 67 a76 della GURS del 14 settembre 2012, vedi link a fianco.
Tra, l’altro 1.2. istituisce un “Elenco Regionale dei Soggetti Formatori“, che prevede lattribuzione di un codice univoco per singolo soggetto formarore.
E istituito, presso il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) Servizio 3 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dellAssessorato della Salute lElenco Regionale dei Soggetti Formatori che prevede lattribuzione di un codice univoco per singolo soggetto; tale codice, che sarà parte integrante degli attestati di formazione di cui al paragrafo 1.6 delle presenti Linee Guida, permetterà un immediato riconoscimento dellattestato stesso.
2.1 – MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, di cui allart. 37 del Decreto Legislativo 81/08, nonché della formazione facoltativa dei soggetti di cui allart. 21 comma 1 del medesimo decreto, devono essere conformi a quanto sancito dagli Accordi sopra citati. In coerenza con le previsioni di cui allart. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08, i suddetti Accordi stabiliscono che tali corsi devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici come definiti dallart. 2, comma 1, lettera ee del D.lgs. 81/08, ed agli Enti Bilaterali come definiti dallart. 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera lazienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dallOrganismo Paritetico o dallEnte Bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere alleffettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’ “Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” di cui al paragrafo 1.2 delle presenti Linee Guida.
Lorganizzazione dei corsi di formazione, la metodologia di insegnamento e larticolazione del percorso formativo dei lavoratori, dirigenti e preposti devono essere conformi a quanto previsto dagli Accordi sopra citati.