Formazione: decreto 8 agosto 2012 Regione Sicilia, Dirigenti Preposti Lavoratori

Pubblicato sulla GURS della Regione Sicilia del 14 settembre 2012 il decreto 8 agosto 2012 della Regione Sicilia sulla formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori e DL/RSPP. Istituisce, tra l’altro un Elenco Regionale dei Soggetti Formatori.

Pubblicato sulla GURS della Regione Sicilia il decreto 8 agosto 2012 della Regione Sicilia sulla formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori e DL/RSPP.

E’ pubblicato da PAGINA 67 a76 della GURS del 14 settembre 2012, vedi link a fianco.

Tra, l’altro 1.2. istituisce un “Elenco Regionale dei Soggetti Formatori“, che prevede l’attribuzione di un codice univoco per singolo soggetto formarore.

E’ istituito, presso il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) – Servizio 3 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della Salute l“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” che prevede l’attribuzione di un codice univoco per singolo soggetto; tale codice, che sarà parte integrante degli attestati di formazione di cui al paragrafo 1.6 delle presenti Linee Guida, permetterà un immediato riconoscimento dell’attestato stesso.

2.1 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo 81/08, nonché della formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo decreto, devono essere conformi a quanto sancito dagli Accordi sopra citati. In coerenza con le previsioni di cui all’art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08, i suddetti Accordi stabiliscono che tali corsi devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee del D.lgs. 81/08, ed agli Enti Bilaterali come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’Organismo Paritetico o dall’Ente Bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’ “Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” di cui al paragrafo 1.2 delle presenti Linee Guida.

L’organizzazione dei corsi di formazione, la metodologia di insegnamento e l’articolazione del percorso formativo dei lavoratori, dirigenti e preposti devono essere conformi a quanto previsto dagli Accordi sopra citati.

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