Formazione della gente di mare: requisiti minimi richiesti dalla normativa comunitaria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 riguardante il “Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano l direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”.

Le citate direttive comunitarie che riguardano i requisiti di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro dell’UE sono recepite con il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006,n. 246 il quale modifica il precedente Decreto presidenziale del 9 maggio 2001,n.324.
Il nuovo regolamento, nel prendere atto della costituzione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istitutiva dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 e della costituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 giugno 2002, stabilisce che i marittimi che non possiedono il certificato adeguato all’espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purchè sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia , mediante la procedura definita nell’allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato
Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento e devono dimostrare di avere raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
I requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro – ro, sono indicate al punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell’Allegato I del decreto.

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