1) la FORMAZIONE di:
–> DIRIGENTI
–> PREPOSTI
–> LAVORATORI
ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008
2) la FORMAZIONE di Datori di lavoro/RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008;
– SINP, servizio Informativo Nazionale della Prevenzione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;
Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione dei lavoratori è prevista anche la approvazione della suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio:
– alto
– medio
– basso
secondo una classificazione riportata nello specifico Allegato.
– Infine lo schema di accordo prevede le modalità alcuni possibili utilizzi della formazione “E-Learning“, ma:
– SOLO per la formazione generale;
– SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove regole innovative, anch’esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato;
– con DIVIETO di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori;
– con OBBLIGO di verifiche finali in presenza.
Seguiranno ulteriori informazioni.
(Red)