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SINTESI:
CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dellattestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili“, ai sensi del comma 2 dellarticolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori – stabilisce allarticolo 3 che limprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dellesercizio delle attività di cui allart. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.
Larticolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento allarticolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sullacquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dellAllegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.
Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui allarticolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.
La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui allallegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dellAccordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
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