“Formazione obbligatoria di salute e sicurezza sul lavoro e stato di emergenza COVID-19: validità degli attestati di formazione” di Rolando Dubini

Pubblichiamo la nota informativa “Formazione obbligatoria di salute e sicurezza sul lavoro e stato di emergenza COVID-19: validità degli attestati di formazione” dell’Avv. Rolando Dubini.

Formazione obbligatoria di salute e sicurezza sul lavoro e stato di emergenza COVID-19: validità degli attestati di formazione

Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 – contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” , così come convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159, regola all’articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) la materia della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Art. 3 bis 1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»; b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2 [ovvero fino la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19]». (…)

L’articolo completo di Rolando Dubini è disponibile al primo link.

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