E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010
“1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare convenzioni per svolgere attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti delle pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni e con gli organismi comunitari ai sensi dell art. 10, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152. Le predette convenzioni devono esere svolte senza scopo di lucro con rimborso delle spese effettuate ai sensi dell art. 10, comma 4, della citata legge n. 152/2001”.
E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010
Ciò in attuazione con un ritardo di nove anni – della legge 30 marzo 2001, n. 152, il quale prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per l’individuazione dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, per lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica, oltre alla fissazione di modalità e criteri per la stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(LG/PaRo)