Seguiranno:
– ulteriori informazioni
– Convegni informativi
Nel link i Corsi già programmati in autunno 2012, tutti conformi alle nuove prescrizioni.
Il provvedimento sarà pubblicato in G.U. entro fine agosto 2012.
Le Linee interpretative puntualizzano che la formazione “è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari“.
In tal modo si esprime un principio per cui la formazione regolamentata esaurisce lobbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che egli non sia tenuto a garantire corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali, contenute nei Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge che impongono una formazione integrativa in merito a rischi specifici e diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela: es. la formazione per determinate attrezzature di lavoro (art. 73, c. 5) e la formazione di montatori ponteggi, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto (art. 258).
Resta inteso che la formazione non comprende comunque laddestramento. In ogni caso è sempre necessario che venga svolta lattività di formazione o che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi.
Altri aspetti contenuti nelle Linee interpretative
– Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
– Formazione in modalità e-learning
– Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
– Aggiornamento della formazione
– Formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
– Decorrenza dellaggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dellarticolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
Seguiranno ulteriori informazioni.