La Suprema Corte, con la sentenza n. 2488 del 2 febbraio 2008 in tema di lavoro temporaneo, ha preso in analisi un caso di instaurazione ex lege di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, in tema di lavoro temporaneo e di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ha stabilito che il legislatore ha ricollegato alle violazioni previste dal primo comma dell’art. 10, legge n. 196 del 1997, tutte le conseguenze, anche di ordine penale, della legge n.1369 del 1960, limitando alle violazioni di cui al secondo comma la sola sanzione civile del tempo indeterminato.
Conseguentemente,
– si ha instaurazione ex lege di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice solo quando ricorre l’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 10, legge n. 196 citata,
– mentre nei casi disciplinati dal primo comma, l’unico effetto è la sostituzione di diritto del datore di lavoro-fornitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni, rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneità del rapporto.
AG
Fonte: Corte di Cassazione