Foto segnaletiche – violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, con sentenza 50774/99 dell’11 gennaio 2005, che trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel link, il testo originale (in lingua inglese) della sentenza.

Dunque, in base alla Sentenza n. 50774/99 dell’11 gennaio 2005, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strarburgo, trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale pronunciamento è stato originato dai ricorso di una insegnante italiana – fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso – la cui fotografia scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
Il caso è stato recentemente segnalato dal Garante della Privacy, che ha sottolineato alcune peculiarietà della fattispecie : essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di Finanza. Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato – conformemente alla sua giurisprudenza – il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 8 (2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “ previsto dalla legge “, e “ necessario, in una società democratica “ per gli scopi indicati nello stesso comma 2 (pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui). In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagine prevista dall’art. 329 (2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di dover pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.

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