G.U.: Antincendio nelle strutture sanitarie, modifiche nel Decreto Balduzzi

L’Art. 6 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, all’art. 6 contiene disposizioni Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali
psichiatrici giudiziari

L’Art. 6 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, all’art. 6 contiene disposizioni Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali
psichiatrici giudiziari .

Testo in vigore dal 14 settembre 2012

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Art. 6

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali
psichiatrici giudiziari

1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di
adeguamento a specifiche normative, nonche’ di costruzione di
strutture ospedaliere, ….o di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, puo’ altresi’ prevedere la
cessione all’aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di
immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove
l’utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d’uso, da
attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese
annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente
… Stato-Regioni , finalizzate agli interventi per l’adeguamentoalla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della …., nonche’ sentita la Conferenza -… Stato-Regioni …, si provvede all’aggiornamento della
normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi
:

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza
antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con
scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita’ di sicurezza;

b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le
strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre
2002;

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, ai fini della prosecuzione dell’attivita’ fino alla predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima
scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica
antincendio;
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le
altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica
disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il
rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

3. All’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le predette risorse, ….
…..

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