G.U:. D.L. n. 91/2014, classificazione dei rifiuti

Pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72

Pubblicata la “classificazione dei rifiuti” in G.U. Serie Generale n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72 –D.L. n. 91/2014 Art. 13 comma 5 lettera b-bis)

(( b-bis) all’allegato D alla parte IV e’ premessa la seguente
disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso
“assoluto”, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal
rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua
gestione.
3. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso
“assoluto”, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’
di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per
determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il
limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,
ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha
determinate proprieta’ di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione».
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; ))

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