G.U.: Decreto Legge 34/2014, Jobs Act, Contratti lavoro e semplificazioni DURC

Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 66 del 20-3-2014.

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014

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Capo I

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato

Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’

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Per quanto riguarda la semplificazione, in particolare, la smaterializzazione del DURC, il documento unico di regolarità contributiva, finalizzata al superamento dell’attuale sistema, che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.

Art. 4 – Semplificazioni in materia di documento di regolarita’ contributiva

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita’
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese
tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei
confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validita’
di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni
effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC),
ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i
profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e
le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui
al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai
seguenti criteri:

a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i
pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli
archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve
all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine
generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, … omissis. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del presente articolo.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.

Vai all’intero provvedimento al link, a fianco.

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