G.U.: DL ecobonus e’ legge, n. 90/2013

Conversione del DL 63: incentivi al 65% per adeguamenti antisismici

Il DL ecobonus e’ legge – In G.U. la LEGGE 3 agosto 2013, n. 90.

Prevede incentivi fino al 65% per adeguamenti antisismici.

E’ la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, … , sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale.

E’ pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.181 del 3 agosto 2013.

Entra in vigore il 04/08/2013

Il testo al link a fianco.

I fabbricati possono appartenere a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, mentre sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Sono questi alcuni degli aspetti della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 (per i condomini l’agevolazione resta in vigore fino a giugno 2014).
Le spese che permettono di ottenere il bonus sono quelle sostenute per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, per l’installazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore.
Per ciascuno degli interventi ammessi, la detrazione, nella nuova misura del 65%, si applica su un ammontare massimo di spese sostenute che vanno da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 100.000 euro.
Sono ammessi i soggetti residenti e non, che possiedano a qualsiasi titolo (proprietà o nuda proprietà, diritto reale o contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato), l’immobile oggetto di intervento.
L’agevolazione interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, purché esistenti.
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile. Tali immobili devono essere già dotati di impianto di riscaldamento. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. Nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si accede all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Spese agevolabili.

Il bonus spetta nel caso di:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella di cui al dm sviluppo economico 11 marzo 2008;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;

c) spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

d) spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

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