G.U.: Emanato Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2014, è stato emanato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”

Il Decreto consta di 26 articoli: i primi 7 dedicati all'”Organizzazione” (Capo I) ed i restanti dedicati all'”Attività dell’Albo” (Capo II).
L’articolo 1 (“Albo nazionale gestori ambientali”) prevede che “l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.”

Ai sensi dell’articolo 2 (“Organi”), “Sono organi dell’Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.”

Secondo il primo comma dell’articolo 8 (“Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo”), “L’iscrizione all’Albo e’ richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.”

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