G.U. Legge 15/2014, Milleproroghe, ancora rinvii norme sicurezza antincendio e funivie

La Legge 27 febbraio 2014, n. 15 che ha convertito il Decreto Legge “MilleProroghe”, è pubblicata sulla G.U. n. 49 28-02-2014

La Legge 27 febbraio 2014, n. 15 che ha convertito il Decreto Legge MilleProroghe“, è pubblicata sulla G.U. n. 49 28-02-2014

Le disposizioni erano già in vigore dal 31.12.2013, in quanto contenute nel DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tra le altri RINVII e MODIFICHE si segnalano le seguenti:

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Art. 11 – Ennesima proroga dei termini per le disposizioni in materia di Sicurezza Antincendio nelle strutture turistico-ricettive, oltre i 25 posti letto

Leggi l’articolo dell’Ing. Bertoldo, al link a fianco

1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto
,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

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Art. 4 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 7
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneita’ al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

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Art. 8 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole:
“novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento
settantesimo giorno”.

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Art. 4 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 1

1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3 -quinquies è sostituito dal seguente: «3 -quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua
, fino all’emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro …., sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».

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