La norma prevede che:
– chi brucia rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni,
– la pena, per il trasgressore, aumenta da 3 a 6 anni nel caso si brucino rifiuti pericolosi,
– la pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori in “emergenza rifiuti” (come ad esempio la “Terra dei fuochi” in Campania).
È previsto, inoltre, l’aumento di un terzo, se il reato è commesso nell’esercizio di attività d’impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Il reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).