G.U.: Reato di combustione illecita di rifiuti

Il DL dovrà essere convertito dalle Camere

Con il Decreto Legge 136/2013, approvato il 3 dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, la combustione illecita dei rifiuti passa da contravvenzione a reato punibile penalmente.

La norma prevede che:
– chi brucia rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni,
– la pena, per il trasgressore, aumenta da 3 a 6 anni nel caso si brucino rifiuti pericolosi,
– la pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori in “emergenza rifiuti” (come ad esempio la “Terra dei fuochi” in Campania).

È previsto, inoltre, l’aumento di un terzo, se il reato è commesso nell’esercizio di attività d’impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Il reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

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