G.U.: Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio della Costa – Concordia

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014 la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2014 che prevede la “Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa – Concordia, nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio”

La Delibera recita, all’articolo 1:

“1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, a far data dal 15 settembre 2014 è revocata la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012.
2. La regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività per il completamento dell’attuazione, nel territorio dell’Isola del Giglio, del progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, con particolare riferimento agli interventi ricompresi nella fase denominata «WP9», che dovranno essere portati a termine con riferimento alle condizioni dettate dalla citata conferenza dei servizi, ivi compresa la continuità delle attività e del piano di monitoraggio da parte dei soggetti pubblici competenti di cui in premessa, ed i cui oneri sono
integralmente a carico della società «Costa Crociere S.p.a.».
3. La regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività relative all’esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento del relitto della nave «Costa Concordia» presso il porto di Voltri e la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo quanto previsto nel progetto approvato con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014, oltre che delle
eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con le regioni interessate, apposite ordinanze volte a favorire e regolare il subentro delle predette regioni nel coordinamento delle attività che si rendono necessarie successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

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