Gas serra: insufficiente la normativa italiana

La Corte di Giustizia europea con sentenza della Quinta Sezione del 7 luglio 2005 (“Inadempimento di uno Stato – sostanze dannose per lo strato di ozono – Art. 5 , n. 3 del regolamento (CE) n. 2037/2000 – Mantenimento di deroghe non previste dal regolamento) ha condannato l’Italia per aver mantenuto una disciplina non conforme alla normativa comunitaria sulle limitazioni delle sostanze dannose per lo strato di ozono della Terra.

Nella Causa C-224, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 maggio 2004 dalla Commissione delle Comunità europee, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione), con sentenza del 7 luglio 2005, per aver recepito il regolamento comunitario n. 2037/2000 relativo alle sostanze dannose per lo strato di ozono in modo erroneo e arbitrario. Infatti, nel suo ricorso, la Commissione europea ha censurato l’Italia per aver effettuato una libera trasposizione del citato regolamento (CE). In primo luogo per aver ecceduto la portata di una deroga che consente la sostituzione dell’halon 1301 con gli idroclorofluorocarburi (HCFC) nei sistemi antincendio destinati ai “centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate od altri, indispensabili per la sicurezza del Paese”. Un decreto del 2001 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio ha infatti esteso la portata della deroga applicandola ad altri ambiti pubblici e privati quali infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, centri di elaborazione dati, centri direzionali, archivi e biblioteche, collezioni storiche e culturali. Il decreto non specifica poi il termine “esistenti” riferito agli usi critici dell’halon 1301 e non riporta il codice numerico 1211 per l’halon difluoro bromo metano (usato prevalentemente negli estintori utilizzati sulle persone). La prima omissione comporterebbe la conseguenza non prevista della possibile autorizzazione all’uso degli HCFC in sostituzione dell’halon 1301 in tutte le navi mercantili, mentre il regolamento intendeva limitare l’uso dei sistemi esistenti sulle navi mercantili di nuova costruzione. Il decreto ministeriale consente inoltre l’utilizzo degli HCFC fino al 31 dicembre 2008, in sistemi che già li contenevano al 1° ottobre 2001. Questa deroga non è tuttavia prevista dal regolamento europeo che bandisce chiaramente l’uso degli HCFC in molteplici applicazioni su tutto il territorio nazionale (impianti di refrigerazione,condizionatori d’aria, aerosol, solventi, schiume termoisolanti,ecc.). Il regolamento comunitario stabilisce la durata dei periodi di transizione per il bando delle sostanze dannose e le eccezioni del caso.Pur avendone la possibilità, l’Italia non ha però chiesto alcuna ulteriore deroga (parziale, temporanea e motivata) per l’uso e la commercializzazione degli HCFC e dei relativi apparecchi.

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