Gasolio e GPL : l’Italia autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 109/27 del 19-4-2008 è pubblicata la Decisione del Consiglio (2008-318-CE) del 7 aprile 2008 che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Mediante l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, l’Italia è stata autorizzata ad applicare in talune “zone geografiche particolarmente svantaggiate”aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006.

Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione , ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e l GPL utilizzati per riscaldamento. Poiché l’Italia ha richiesto di continuare, dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell’ambito della suddetta deroga, chiedendo che l’autorizzazione sia prorogata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012.

L’Unione europea, avendo accertato che la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti, l’Italia è stata autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 2012 un’aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, indicate nell’allegato della presente decisione.

Tale allegato precisa che le zone geografiche interessate dalla Decisione sono:
-i comuni che rientrano nella zona climatica F definita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-i comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-comuni della Sardegna e delle piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia).

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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