Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto lautorizzazione , ai sensi dellarticolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e l GPL utilizzati per riscaldamento. Poiché lItalia ha richiesto di continuare, dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nellambito della suddetta deroga, chiedendo che lautorizzazione sia prorogata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012.
LUnione europea, avendo accertato che la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti, lItalia è stata autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 2012 unaliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, indicate nellallegato della presente decisione.
Tale allegato precisa che le zone geografiche interessate dalla Decisione sono:
-i comuni che rientrano nella zona climatica F definita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-i comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-comuni della Sardegna e delle piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia).
(LG-FF)