Generatori di calore e impianti termici, dall’Inail le indicazioni per la prima verifica periodica

Il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.

Oltre a costituire un preciso obbligo di legge, la manutenzione frequente di impianti e apparecchi che erogano servizi di riscaldamento a imprese, uffici e condomini è senz’altro una modalità di prevenzione fondamentale per l’incolumità collettiva. Con una nuova monografia, l’Inail spiega come fare la prima verifica periodica, regolata dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, per i generatori di calore, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, ubicati in impianti centrali di riscaldamento, alla luce delle ultime novità normative e procedurali.

La guida, curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), è consultabile online tra le pubblicazioni dell’Inail. Arricchita anche da riferimenti normativi e tecnici e da appendici con informazioni pratiche, si inserisce nella collana scientifica ideata per illustrare a tutti i soggetti coinvolti le modalità di svolgimento tecnico-amministrativo di questo adempimento, dal 27 maggio 2019 effettuabile unicamente con il servizio telematico Civa, che consente la gestione informatizzata della richiesta e delle gestioni successive.

Le istruzioni fornite nel volume si applicano specificamente agli impianti centrali di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolai superiore a 116 kW. Più precisamente, è considerato “impianto centrale di riscaldamento” uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche a rischio di surriscaldamento. Nei generatori di calore vanno incluse le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido a temperatura superiore a 110°C. Da sottolineare che rientrano nelle attività previste dal decreto ministeriale unicamente gli impianti di riscaldamento asserviti ai cosiddetti “processi produttivi”, secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro elencate all’art. 69, comma 1 lettera a) del decreto legislativo. 81/2008.

Come per altre attrezzature a pressione, il decreto ministeriale 11 aprile 2011 regola compiutamente la disciplina delle verifiche periodiche. Gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi Ped (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 1° dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al decreto 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio utilizzando la procedura Civa. Ed è sempre con questa applicazione, che diviene una sorta di banca dati completa, che deve essere richiesta la prima verifica periodica. Analogamente, andranno comunicate, sempre all’Inail, e all’Asl e all’Arpa competenti, anche altri passaggi amministrativi come cessazione, trasferimento di proprietà o spostamento dell’attrezzatura.

Ricevuta la richiesta completa con tutti gli elementi identificativi del datore di lavoro e dell’attrezzatura soggetta a controllo, ha inizio il computo dei quarantacinque giorni in cui l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail.

Fonte: INAIL

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