Gestione delle acque di balneazione in relazione all’ossigeno disciolto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 relativo alla “Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto.

Con il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 con l’attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, considerato che tale direttiva non include più, diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l’ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della balneabilità delle acque, il Ministro per le politiche europee e il Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali hanno ritenuto opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il controllo della crescita algale e l’informazione al pubblico.
Infatti, all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo si legge che:
“Ai fini del giudizio di idoneità per l’individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell’ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l’informazione al pubblico”:

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