Il provvedimento interviene a fissare i valori e gli obiettivi di qualità dellaria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e lozono.
Il decreto legislativo modifica la normativa preesistente, realizzando un quadro normativo unitario aggiornato alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario e delle esperienze maturate, che consentirà di superare le criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della previgente normativa.
Due gli obiettivi che vengono raggiunti: razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dellaria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e responsabilizzare tutti i soggetti interessati allattuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze.
Tali finalità sono conseguite attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato.
E prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da unapposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dellaria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.
In tal caso si procede alladozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Red)