GU: Decreto 21.1.2013 Trasporto interno di merci pericolose

La G.U. n. 61 del 13.03.2013 pubblica il DECRETO 21 gennaio 2013 “Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.”.

La G.U. n. 61 del 13.03.2013 pubblica il DECRETO 21 gennaio 2013 “Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.”.

“Art. 1

1. All’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”;
b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che “Stato contraente del RID” e’ sostituito da “Stato membro”, come opportuno”;
c) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con ” Stato membro”, come opportuno”.

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