Il provvedimento entra in vigore il 19/07/2013
Art. 1 – Definizioni e soggetti(omissis – vedi link)
Art. 2 – Obiettivi e organizzazione dell’S.N.V.
1. Ai fini del miglioramento della qualita’ dell’offerta formativa
e degli apprendimenti, l’S.N.V. valuta l’efficienza e l’efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell’Invalsi, che ne assume il coordinamento
funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo.
2. L’S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma
1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicita’
almeno triennale, individua le priorita’ strategiche della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’Invalsi,
nonche’ i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di autovalutazione. La definizione delle modalita’
tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione
professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell’Invalsi di
cui all’articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorita’
strategiche e le modalita’ di valutazione ai sensi dell’articolo 6
sono definite secondo i principi del presente regolamento dal
Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
5. E’ istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell’S.N.V., composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede,
dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico di cui
all’articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono
corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese
l’Istituto provvede, a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza
adotta, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione,
nonche’ il programma delle visite di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell’adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4.
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