GUUE: Direttiva 2013/59/Euratom sui pericoli radiazioni ionizzanti

Pubblicata sulla GUUE L13 del 17.1.14

Sulla GUUE L13 del 17.1.14 è pubblicata la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

Entra in vigore il 06 febbraio 2014, ma gli Stati devono conformarsi entro il 6 febbraio 2018.

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OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto
La presente direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all’ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

2. La presente direttiva si applica in particolare:

a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nella Comunità e all’esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;

b) alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettri che che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);

c) alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
i) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
ii) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

d) all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;

e) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

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omissis (vedi link)
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DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 106
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legi ­slative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2018.

2. omissis

Approfondimenti

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