Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sullesportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni.
Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.
Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ( 4 ) («la convenzione»), entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sullesportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi ( 5 ).
Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dellUnione è opportuno introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce unAgenzia europea per le sostanze chimiche e, dallaltro, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, alletichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle miscele. È opportuno garantire che il presente regolamento rispecchi le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare qualsiasi incoerenza tra il calendario di applicazione di detto regolamento e il presente regolamento.
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