visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Occorre garantire la qualità e comparabilità dei metodi utilizzati per il monitoraggio dei parametri tipo messi a punto sotto la responsabilità degli Stati membri al fine di eseguire un monitoraggio ecologico delle acque ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.
(2) Il punto 1.3.6. dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE stabilisce che i metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo debbano essere conformi alle norme internazionali ivi elencate oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Le norme internazionali elencate nell’allegato V erano quelle disponibili al momento dell’adozione di tale direttiva.
(3) Dopo la pubblicazione della direttiva 2000/60/CE un certo numero di nuove norme sono state pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), alcune di esse congiuntamente con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione; le norme riguardano il prelievo di campioni biologici di fitoplancton, macrofite e fitobentos, invertebrati bentonici, pesci nonché caratteristiche idromorfologiche. È opportuno aggiungere tali norme al punto 1.3.6. dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE.
(4) A seguito del continuo processo di elaborazione di nuove norme e dell’aggiornamento di quelle esistenti, alcune delle norme di cui al punto 1.3.6. dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE non sono più pubblicate dagli organismi membri del CEN e devono pertanto essere eliminate.
(5) Due norme (EN ISO 8689-1:1999 e EN ISO 8689-2:1999 9), di cui al punto 1.3.6. dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, riguardavano la classificazione biologica e non il monitoraggio; sono state prese in considerazione a posteriori, al momento di elaborare i protocolli per la definizione dei parametri di classificazione nell’ambito della strategia comune di attuazione relativa alla direttiva e possono ora essere rimosse.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/60/CE.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato V della direttiva 2000/60/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014