I compiti di vigilanza della GdFsui luoghi di lavoro

Emanato il DM di attuazione dell’ art. 23, comma 4, del D.Lgs.626/94

Il Titolo I – Capo VII ( Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al comma 4 recita : ” Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale e aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L’ amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie”. Allorchè, con l’emanazione del Decreto legislativo 242/96 di modificazione ed integrazione venne introdotto nel Decreto legislativo 626/94 il comma appena citato ,furono avanzate non poche perplessità sulla sua interpretazione, almeno fino a quando non sarebbero stati emanati i previsti decreti di attuazione. Con l’emanazione del Decreto ministeriale 14 febbraio 2002 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002″, recante “Attuazione dell’ art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro” è stato aggiunto un altro tassello a questa importante normativa. Il decreto stabilisce chi deve effettuare la vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ” riservati o di carattere operativo”.L’ art. 1 del decreto recita che “…il Corpo della Guardia di Finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche , i collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le disposizioni vigenti”. I servizi sanitari e tecnici della GdF ” espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze”. I Servizi sanitari e tecnici ” potranno anche avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti,appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Questo personale- è precisato al comma 2, dell’ art. 1- deve essere in possesso dell’abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 concessa con ilo rilascio dell’apposito nulla osta di segretezza”.

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