I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2005 è pubblicato il Decreto interministeriale 3 agosto 2005 relativo alla “ Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

Richiamandosi alla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art.16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e del Ministro della salute ha emanato, in materia il Decreto 3 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2005.
I “Principi generali” di cui all’articolo 1 del Decreto stesso recitano che:
“1.Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003,n.36.
2.I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
3.Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all’allegato 3 del presente decreto.
4.Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle dei rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore”.
Per quanto riguarda la “caratterizzazione di base “al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art.4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base stessa di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al decreto interministeriale del 3 agosto 2005.
I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsto dal decreto.
Dunque, il nuovo provvedimento, a decorrere dalla sua ufficializzazione, abroga il precedente decreto ministeriale del 13 marzo 2003 per la caratterizzazione dei rifiuti da conferire in discarica.In pratica, dalla data del 30 agosto scorso per conferire i rifiuti nelle nuove categorie di discarica è necessario osservare quanto stabilito dal nuovo decreto.

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