I disoccupati infortunati vanno risarciti come chi lavora

Con la Sentenza n. 26081/2005 della Sezione Terza Civile, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con Sentenza 26081/2005 (leggi link) ha stabilito che i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro. Il principio è stato stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione , che ha accolto il ricorso di un motociclista romano il quale, a seguito di un incidente, aveva riportato gravi lesioni personali con una invalidità permanente del 25%. Secondo la Suprema Corte la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio non può escludere il danno futuro collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro,, verrà d incidere sulla capacità di guadagno nel momento in cui inizierà una attività remunerata; per questo un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità lavorativa può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di una persona che si trovi, al momento del sinistro, senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito.

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