I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 338/18 del 13 novembre 2004 è pubblicata la Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Gli Stati membri dell’ UE dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004 –pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L338/18 del13 novembre 2004-entro il 13 dicembre 2005.
Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla citata direttiva, recante modifica alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell’adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale equindi deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto, in particolare l’azione congiunta (Joint Implementation- JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Developmen Mechanism- CDM ) con il sistema comunitario. Poiché l’istituzione di un nesso tra i meccanismi di progetto del Protocollo e il sistema comunitario non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’ art. 5 del trattato. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione europea ha inteso modificare la direttiva 2003/87/CE per conseguire l’obiettivo di ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso art. 5. Conseguentemente gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER – Certified emission reduction (riduzione delle emissioni certificate ), cioè l’ unità rilasciata ai sensi dell’ art.12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC (convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto e le ERU – Emission reduction Unit (unitàdi riduzione delle emissioni ), un’unità rilasciata ai sensi dell’art. 6 del Protocollo di Kyoto, derivanti dalle attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascuno Stato membro nel suo piano di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l’immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

Fonte: Eur-Lex

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