“I nuovi corsi per addetti al servizio antincendio” di Diego Cerrone

Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “I nuovi corsi per addetti al servizio antincendio” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.

I nuovi corsi per “addetti al servizio antincendio”

Sta per entrare in vigore, il 4 ottobre 2022, il Decreto 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (in seguito Decreto).

Il Decreto contiene norme attinenti alle nuovissime modalità di selezione dei docenti che possono svolgere i corsi antincendio, facendo finalmente chiarezza in materia, ed alle modalità di impostazione dei piani di emergenza ed evacuazione antincendio nei luoghi di lavoro ove tale piano è obbligatorio. Inoltre vengono rielaborati i corsi antincendio per personale nominato dal datore di lavoro e preposto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ovvero gli «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In alcuni casi, previsti dall’art. 34 del d. l.vo n. 81/2008, il datore di lavoro può designare se stesso.

Questa formazione specifica degli “addetti al servizio antincendio” non esonera il datore di lavoro dall’informare e formare, comunque, tutti i propri dipendenti sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I al Decreto 2 settembre 2022, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

I lavoratori designati a divenire “addetti al servizio antincendio” frequentano i corsi di formazione di cui all’allegato III al Decreto. Nei casi previsti dall’allegato IV al medesimo decreto, gli addetti devono conseguire l’attestato d’idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, negli altri casi il conseguimento dell’attestato è facoltà del datore di lavoro. L’attestato può essere rilasciato solo dalle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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